Dichiarazione garanzia alloggio e Dichiarazione di ospitalità: adempimenti per l’affitto a cittadini extracomunitari

Chi conosce la realtà di cercoalloggio.com, sa che da anni siamo impegnati nel favorire l’incontro tra domanda e offerta nella ricerca di alloggi da affittare, con particolare attenzione anche al caso in cui si tratti di cittadini extracomunitari in cerca di alloggio in Italia per motivi di studio o lavoro.

Forse non tutti sanno che nel caso in cui si voglia cedere in affitto il proprio immobile a cittadini extra-comunitari sono necessari alcuni adempimenti burocratici che vanno oltre la regolare registrazione del contratto di locazione nelle varie forme previste dalla legge (di cui abbiamo già parlato in un precedente articolo).

Questi adempimenti, ad oggi necessari solo per cittadini provenienti da Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea, sono la “dichiarazione di garanzia alloggio” e la “dichiarazione di ospitalità” (precedentemente definita come “comunicazione di cessione fabbricato”).

Vediamole nello specifico:

  • Dichiarazione di garanzia alloggio

Si tratta di un documento da compilare solo se richiesto dal cittadino extracomunitario in base alla normativa vigente nel suo Paese, prima che questo arrivi in Italia e deve essere firmato e inviato dal proprietario di casa come garanzia del fatto che ci sia un alloggio garantito pronto ad ospitare il cittadino extracomunitario al suo arrivo (con relativa stipulazione del contratto di locazione). In questo modo, il richiedente – se soggetto a tale obbligo – potrà ricevere il visto da parte del Paese di appartenenza per soggiornare in Italia per motivi di studio o lavoro.

Il rischio che si corre dalla mancata o errata compilazione e invio di questo documento, è che venga negato al cittadino extracomunitario il visto per partire (ove richiesto tassativamente).

  • Dichiarazione di ospitalità

In precedenza si parlava di “Comunicazione di Cessione fabbricato”, ora non più necessaria per quanto riguarda i cittadini residenti in Paesi che fanno parte dell’Unione Europea, in tutti quei casi in cui il contratto (sia esso ad uso abitativo o ad uso diverso) è già soggetto all’obbligo di registrazione (art. 2 D.L. 79/2012).

Il nuovo adempimento che in qualche modo sostituisce la vecchia comunicazione di cessione fabbricato è previsto dall’art. 7 del D.L. 286/98 e prende il titolo di “dichiarazione di ospitalità”, obbligatoria solo nel caso in cui l’inquilino sia extracomunitario:“Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ((. . .)) ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nl territori dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza”.

La dichiarazione di ospitalità va compilata in tutti i casi in cui si affitta un immobile ad un extracomunitario, a prescindere dalla destinazione abitativa o non abitativa entro 48 ore dall’inizio del godimento dell’immobile (anche qualora il cittadino extracomunitario o apolide si dovesse fermare per un solo giorno). Nella comunicazione vanno indicate, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, del permesso/carta di soggiorno, l’ubicazione precisa dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

A chi va comunicata?

• alla Questura nei comuni capoluogo di Provincia;
• al Commissariato di Pubblica Sicurezza o Al Comune, nei comuni che non sono capoluogo;
• al Centro per l’Impiego competente per zona, contestualmente all’invio della comunicazione obbligatoria, nel caso in cui l’alloggio venga messo a disposizione dal datore di lavoro.

Modalità di consegna della dichiarazione

Il modulo può essere spedito con raccomandata a/r con firma in originale (conservandone una copia per sé) oppure consegnato a mano presso gli uffici indicati sopra o tramite pec all’indirizzo dell’Ufficio Immigrazione della Questura o Commissariato di Pubblica Sicurezza.

Sanzioni in caso di mancata dichiarazione

Per inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante sono previste delle sanzioni (pagamento di una multa da 160 € a 1.100 €, art. 7 D. Lgs. 286/98).

N.B. Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio “Alloggiati Web“.

MODULISTICA DISPONIBILE SU CERCOALLOGGIO.COM

Registrandosi sul portale cercoalloggio.com è possibile accedere alla sezione modulistica della propria area personale, in cui trovare una serie di documenti utili da scaricare e utilizzare, tra cui anche i modelli della “dichiarazione di garanzia alloggio” e la “dichiarazione di ospitalità”.

I nostri staff e Property Manager locali sono inoltre disponibili per offrire assistenza e supporto nella gestione di ogni pratica burocratica legata all’affitto.

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