Detrazioni fiscali per studenti fuori sede: quanto ne sai?

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Detrazioni fiscali per studenti fuori sede: quanto ne sai?

Siamo a fine luglio, esami finiti e… finalmente vacanza!

In realtà ci sarebbe ancora un ultimo scoglio da superare: la tanto temuta “Dichiarazione dei Redditi”! Ma niente paura, ci sono buone notizie. Non tutti sanno, infatti, che le spese sostenute durante l’anno per la frequentazione dell’università possono essere oggetto di agevolazioni e detrazioni fiscali. In particolare, è possibile usufruire della detrazione per le spese di istruzione e per le spese universitarie, con la quale si detrae il 19% dei costi di immatricolazione. Oltre a questo, gli studenti fuori sede possono detrarre il 19% delle spese sostenute per pagare l’affitto nella città in cui è collocata l’università frequentata.

Quindi se fate parte di quella grossa fetta di studenti fuorisede o siete genitori di studenti che si occupano del pagamento delle spese di affitto, in questo articolo troverete qualche informazione utile e una serie di indicazioni per capire come orientarvi all’interno della normativa vigente, prima di rivolgervi ad uno specialista del settore.

Ed ora vediamo nel dettaglio come scaricare nel 730 le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede. Buona lettura!

Normativa sulla detrazione affitto per studenti fuori sede

La detrazione per affitto a studenti fuori sede è riconosciuta dal Fisco e dall’Agenzia delle Entrate. L’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del TUIR, riconosce, a determinate condizioni, agli studenti iscritti ad un corso di laurea, la detrazione del 19% dall’imposta Irpef lorda, dei canoni di locazione.

L’art. 15 comma i-sexies del TUIR stabilisce quanto segue: “i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.

La norma quindi prevede la detrazione delle spese di affitto a studenti fuori sede se l’università è in un comune diverso da quello di residenza e deve essere distante almeno 100 km e in una provincia diversa. L’ulteriore requisito è che l’abitazione presa in locazione debba essere nello stesso comune dell’università o in comuni limitrofi.

La detrazione è possibile sia che il locatore abbia optato per il regime di cedolare secca o meno.

Una novità importante riguarda gli affitti sostenuti negli anni d’imposta 2017 e 2018 (quindi gli affitti degli studenti fuori sede scaricabili, o per meglio dire detraibili nel 730 del 2018 e nel 730 del 2019).

La novità è relativa alle spese sostenute dagli studenti universitari fuori sede che per gli anni d’imposta 2017 e 2018 rispettano il requisito della distanza di 100 km, previsto per beneficiare della detrazione del 19 per cento dei canoni di locazione, ma hanno in affitto una stanza o un immobile situato nella stessa provincia di residenza.

Ebbene, la legge 27 dicembre 2017, n. 205, meglio conosciuta come la Legge di Bilancio 2018, ha esteso all’art. 1, comma 23, lettera b) la detraibilità degli affitti: “limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate”

La novità è che si può scaricare per gli anni d’imposta 2017 e 2018, quindi anche nel 730/2019:

  • gli affitti di studenti fuori sede distanti 100 km dal comune di residenza ma nella stessa provincia (e non più solo in provincia diversa);
  • gli affitti di studenti fuori sede distanti 50 km dal comune di residenza, anche nella stessa provincia, pur che gli studenti siano residenti in zone montane o disagiate.

Riguardo al secondo punto, occorre che lo studente individui se il comune di residenza viene considerato zona montana o disagiata.

In relaziona a questo aspetto, possiamo infatti dire che la Legge di Bilancio non chiarisce cosa si intende per zona montana o disagiata né fa esplicito riferimento ad ulteriori norme che lo chiariscano. Allo stato attuale, non è quindi semplice capire se una zona dove si abita fa parte di comuni montani o disagiati anche perché non ci sono conferme normative in merito.

Calcolo della distanza di 100 km o 50 km

Vediamo ora nello specifico come si calcola la distanza dei 100 km o 50 km prevista dalla normativa del TUIR riguardo la detrazione dei canoni di locazione di studenti fuori sede.

Al fine di verificare il rispetto del primo requisito dei 100 km di distanza è possibile fare riferimento alla distanza chilometrica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l’università, calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti pari o superiore a 100 chilometri o 50 chilometri per gli studenti residenti in comuni montani o disagiati.

Nei casi in cui nel comune di residenza dello studente non sia presente una linea ferroviaria, il percorso “più breve” da considerare può essere rappresentato dal collegamento stradale o dal collegamento “misto” (stradale e ferroviario). In particolare, nel caso in cui la linea ferroviaria da sola non consenta un collegamento tra il comune di residenza dello studente e quello dell’università, la distanza tra i due comuni può essere misurata sommando il percorso ferroviario e quello stradale, considerando per entrambi quello più breve.

L’art. 15, comma 1, lett. i-sexies) del TUIR stabilisce che la detrazione per canoni di locazione pagati da studenti fuori sede che si trovano in determinate condizioni, spetta per un importo di spesa non superiore a 2.633 euro. La detrazione spetta in relazione ai canoni effettivamente pagati, nel limite indicato, e, pertanto il beneficio è subordinato all’effettivo pagamento dei canoni (che pertanto andrà verificato in sede di assistenza fiscale).

Spese escluse dalla detrazione per studenti fuori sede

La detrazione non spetta invece per:

  • le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione;
  • i costi di intermediazione;
  • il deposito cauzionale

Le spese sostenute per il contratto di ospitalità sono detraibili, nei limiti indicati dalla norma, anche se il servizio include, senza prevedere per esse uno specifico corrispettivo, prestazioni come la pulizia della camera e i pasti.  Tali spese, però, non risultano detraibili, al pari di altre eventuali spese diverse da quelle di ospitalità o dai canoni locazione, qualora fossero autonomamente addebitate dall’istituto.

Detrazione affitto per studenti con contratto cointestato

Talvolta capita, soprattutto nei contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede, che il contratto sia intestato a più soggetti che hanno preso l’immobile in fitto.

A questo punto sorgono degli interrogativi: “A chi spetta la detrazione? Come va imputata ai vari soggetti titolari del contratto”? Vediamo cosa accade in questi casi:

  • Se il contratto di locazione è cointestato a più soggetti, il canone è attribuito pro quota a ciascun intestatario del contratto a prescindere dal fatto che i soggetti abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione.
  • La detrazione, però, spetterà solo ai conduttori (studenti fuori sede) che hanno i requisiti richiesti dalla norma ed è calcolata da ciascuno di essi nel limite massimo di spesa di euro 2.633.

 Detrazione affitto per studenti a carico

La detrazione spetta allo studente, se possiede un reddito, oppure in caso di figlio fiscalmente a carico dei genitori, spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50%. Una diversa ripartizione della spesa è possibile tra i genitori, infatti ciò che conta è la ripartizione sulla base dell’effettivo sostenimento della spesa detraibile.

Quindi se i canoni non sono pagati dallo studente, ma da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, del TUIR, la detrazione compete al familiare entro i limiti sopra esposti e cioè di 2.633 euro.

In caso di separazione o divorzio, è previsto dalla legge che la detrazione per i canoni di locazione degli studenti fuori sede sia fruibile anche da un singolo genitore, a condizione che abbia fiscalmente a carico il figlio studente.

 Genitori con più figli studenti fuori sede

In questo caso bisogna precisare, se la detrazione è fruibile dai genitori, che il limite annuo di 2.633 euro va considerato come soglia massima complessiva detraibile che ciascun genitore può “scaricare” nel modello 730. In sostanza, anche se il limite è applicabile ad ogni singolo figlio, la detrazione massima fruibile è su 2.633 euro anni, anche se ad esempio il genitore ha speso come canoni di locazione 2.000 euro per un figlio e altri 2.000 euro un secondo figlio.

Quindi se i genitori hanno a carico due figli universitari titolari di due contratti di locazione diversi e poniamo il caso in due città diverse, essendo i due figli titolari ciascuno di un distinto contratto di locazione e a carico di entrambi i genitori, ognuno di questi ultimi potrà beneficiare della detrazione del 19% sull’importo massimo di 2.633 euro.

Ricordiamo che La detrazione spetta, nei limiti stabiliti dalla norma, in relazione ai canoni effettivamente pagati, quindi il beneficio è subordinato all’effettivo pagamento dei canoni.

Detrazione affitto per studente all’estero o in Erasmus

La detrazione spetta anche per l’affitto per studenti fuori sede all’estero, anche in Erasmus.

Ad estendere il diritto alla detrazione è stato il Governo Monti che nella legge n. 217/2011 ha stabilito appunto che “a partire dal 2012, la detrazione spetta quindi anche per i canoni derivanti da contratti stipulati dagli studenti fuori sede iscritti a corsi di laurea presso università estere, con sede presso uno Stato dell’Unione Europea o in uno dei Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo”.

Condizioni necessarie per beneficiare della detrazione del 19%

La detrazione del canone è subordinata alla sola stipula o anche al rinnovo di contratti di locazione e di ospitalità ovvero di atti di assegnazione in godimento senza altra indicazione. Risulta tuttavia necessario che l’istituto che ospita lo studente rientri tra quelli previsti dalla norma, ovvero tra gli “enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative”.

Qualora tale circostanza (la non finalità di lucro) non sia riscontrabile dalla natura dell’ente è necessario che sia rilasciata un’attestazione dalla quale risulti che l’ente ha le caratteristiche richieste dalla norma agevolativa.

Per quanto riguarda la detrazione dell’affitto degli studenti in Erasmus, è consentita la detrazione se sono rispettati i requisiti richiesti e sopra descritti.

La detrazione spettante è la stessa che è prevista per i contratti di locazione stipulati in Italia, quindi ci sarà sempre una detrazione del 19% fino ad un massimo di 2.633 euro annui e spetterà quindi allo studente (se sostiene egli la spesa ed è titolare di un reddito che consente la detrazione fiscale) oppure ai genitori nella misura del 50%. Ovviamente, in alternativa, la detrazione può essere fruita dal singolo genitore che abbia fiscalmente a carico il figlio.

 Locazione studenti universitari fuori sede: documentazione da controllare e conservare

Per poter beneficiare della detrazione per i canoni di locazione pagati dagli studenti universitari fuori sede, o dai loro genitori, nel limite di 2.633 euro annui è necessario che il soggetto sia nel possesso di documenti che attestino la validità del contratto di locazione stipulato tra le parti e dei regolari pagamenti.

Nello specifico, relativamente alle spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, affinché si possa provare e fruire dell’effettiva detrazione è necessario controllare e conservare la seguente documentazione:

  • copia contratto di locazione registrato, stipulato ai sensi della legge n. 431 del 1998 o contratto di ospitalità o assegnazione in godimento;
  • quietanze di pagamento;
  • autocertificazione con la quale si attesta di essere studente universitario e di rispettare i requisiti previsti dalla legge.

Avete trovato utili le informazioni contenute in questo articolo? Ora non vi resta che approfittare di questi ultimi giorni per usufruire di queste misure e ottenere quanto vi spetta.

Prima di lasciarvi, vi auguriamo buone vacanze a nome di tutto lo staff, ricordandovi che siamo sempre a disposizione per aiutarvi ad affittare o cercare casa.

#CercoAlloggio non va in vacanza!

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